Art. 96.
(Interventi in favore dell'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo»).

      1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature

 

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sanitarie donate nonché la tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo».